Art. 21.
(Soccorso in montagna).

      1. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano e al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sùdtirol. Al CNSAS e al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
      2. Al Corpo degli alpini può essere affidato lo svolgimento di missioni di protezione civile sul territorio nazionale e all'estero secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. A tale scopo il normale addestramento militare impartito ai membri del Corpo è integrato da cicli addestrativi specifici per lo svolgimento degli interventi di protezione civile.